Titolo V: Riunioni del Consiglio di Presidenza e Assemblea Generale

Art. 20 - Il Consiglio di Presidenza si riunisce:

- almeno una volta all'anno;
- in vista ed in preparazione della convocazione dell'Assemblea Generale;
- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero a richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.

Art. 21 - Il Presidente, con la collaborazione dei Vice Presidenti e del Segretario Generale, predispone e fissa l'ordine del giorno della riunione del Consiglio di Presidenza.

Art. 22 - II Consiglio di Presidenza delibera validamente con l'intervento di almeno un terzo dei suoi componenti. Di ogni seduta del Consiglio sarà redatto verbale a cura del Segretario Generale.

Art. 23 - Il Collegio Araldico si riunisce in Assemblea Generale Ordinaria con periodicità biennale e, ove necessario, in Assemblea Generale Straordinaria ogni qualvolta si presentino, a giudizio del Consiglio di Presidenza, gravi questioni da prendere in esame.
I deliberati di ogni Assemblea Generale sono validi qualora in prima convocazione sia intervenuto un terzo dei Collegiati o qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
I Collegiati impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare in essa da altro Membro presente.


 

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