Titolo V: Riunioni del Consiglio di Presidenza
e Assemblea Generale
Art.
20 - Il
Consiglio di Presidenza si riunisce:
- almeno
una volta all'anno;
- in vista ed in preparazione della convocazione dell'Assemblea
Generale;
- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero a richiesta
di almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
Art. 21 -
Il Presidente,
con la collaborazione dei Vice Presidenti e del Segretario Generale,
predispone e fissa l'ordine del giorno della riunione del Consiglio
di Presidenza.
Art. 22 -
II Consiglio
di Presidenza delibera validamente con l'intervento di almeno un
terzo dei suoi componenti. Di ogni seduta del Consiglio sarà
redatto verbale a cura del Segretario Generale.
Art. 23 - Il
Collegio Araldico si riunisce in Assemblea Generale Ordinaria con
periodicità biennale e, ove necessario, in Assemblea Generale
Straordinaria ogni qualvolta si presentino, a giudizio del Consiglio
di Presidenza, gravi questioni da prendere in esame.
I deliberati di ogni Assemblea Generale sono validi qualora in prima
convocazione sia intervenuto un terzo dei Collegiati o qualunque
sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
I Collegiati impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono
farsi rappresentare in essa da altro Membro presente.
Collegio Araldico - Via Santa Maria
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