Titolo IV: Direzione del Collegio

Art. 16 - Il Collegio Araldico è retto da:

- una Presidenza;
- un Segretario Generale.

La Presidenza si compone di:

- un Presidente;
- due Vice Presidenti;
- un Consiglio di Presidenza.

Il Presidente ed almeno uno dei Vice Presidenti debbono avere stabile residenza in Roma.

Art. 17 - Può essere conferito il titolo di Presidente Onorario, per designazione dell'Assemblea Generale, ad un personaggio di altissimo rango che voglia onorare con la sua predilezione il Collegio Araldico.

Art. 18 - Il Consiglio di Presidenza è formato da 20 Membri dei quali 15 nella categoria di "effettivi" e 5 nella categoria "corrisponenti".
Almeno un terzo dei suoi componenti deve avere abituale residenza a Roma.
Nel Consiglio deve essere rappresentato il maggior numero possibile delle Regioni d'Italia.
La Presidenza dura in carica 4 anni e viene eletta dall'Assemblea Generale.

Art. 19 - II Segretario Generale è l'organo propulsore delle attività del Collegio Araldico, assicura la continuità dell'Istituto, ne governa e disciplina il funzionamento.
E' editore e responsabile delle pubblicazioni di cui al successivo art. 24.
Può farei affiancare da uno o eventualmente due Vice Segretari, cui può devolvere anche gli incarichi di bibliotecario e di archivista.
II Segretario Generale conserva la carica a vita e designa il proprio successore.

 

 

Collegio Araldico - Via Santa Maria dell'Anima 16 - 00136 Roma - Italia - +39 06 6861395