- un
Presidente;
- due Vice Presidenti;
- un Consiglio di Presidenza.
Il
Presidente ed almeno uno dei Vice Presidenti debbono avere stabile
residenza in Roma.
Art. 17 -
Può
essere conferito il titolo di Presidente Onorario, per designazione
dell'Assemblea Generale, ad un personaggio di altissimo rango che
voglia onorare con la sua predilezione il Collegio Araldico.
Art. 18 -
Il Consiglio
di Presidenza è formato da 20 Membri dei quali 15 nella categoria
di "effettivi" e 5 nella categoria "corrisponenti".
Almeno un terzo dei suoi componenti deve avere abituale residenza
a Roma.
Nel Consiglio deve essere rappresentato il maggior numero possibile
delle Regioni d'Italia.
La Presidenza dura in carica 4 anni e viene eletta dall'Assemblea
Generale.
Art. 19 - II
Segretario Generale è l'organo propulsore delle attività
del Collegio Araldico, assicura la continuità dell'Istituto,
ne governa e disciplina il funzionamento.
E' editore e responsabile delle pubblicazioni di cui al successivo
art. 24.
Può farei affiancare da uno o eventualmente due Vice Segretari,
cui può devolvere anche gli incarichi di bibliotecario e
di archivista.
II Segretario Generale conserva la carica a vita e designa il proprio
successore.
Collegio Araldico - Via Santa Maria
dell'Anima 16 - 00136 Roma - Italia - +39 06 6861395