Art.
12 - Tutti
i Membri del Collegio Araldico, nello spirito degli scopi fondamentali
dell'Istituto, hanno il dovere, soprattutto morale ma anche pratico
ed esecutivo, di perseguire l'assolvimento dei compiti del Collegio
indicati al precedente art. 2.
Essi, inoltre, sono tenuti a:
a) prestarsi all'effettuazione di
ricerche genealogiche, araldiche e di studi in altri campi affini
che fossero giudicati necessari dal Collegio;
b) offrire al Collegio una copia delle loro pubblicazioni nelle
materie di interesse del Collegio stesso;
c) abbonarsi annualmente alla Rivista Araldica, dandole adeguato
sostegno economico quando, per particolari occasionali circostanze,
questo dovesse occorrere onde assicurare la continuità della
pubblicazione.
Art. 13 -
Tutte
le cariche assunte in seno al Collegio Araldico e gli incarichi
che vengano affidati ai suoi componenti non sono in alcun modo compensati
essendo svolti a titolo assolutamente gratuito.
Art. 14 -
La Presidenza
del Collegio Araldico può scegliere fra i Collegiati nelle
varie Provincie italiane e all'estero rappresentanti che nel luogo
della loro residenza curino gli interessi del Collegio e, per mandato
speciale del Presidente, lo rappresentino nelle solennità
nazionali e scientifiche. Tali rappresentanti sono, nelle loro sedi,
i Delegati del Collegio Araldico ed assolvono funzioni di collegamento
fra il Collegio stesso e la Nobiltà e le istituzioni locali.
Essi, inoltre, segnalano le varie questioni sulle quali ritengono
opportuno che il Collegio porti le sua attenzione.
Art. 15 - I
Collegiati che non adempiano gli obblighi assunti e coloro che,
per il tempo di un biennio, dimostrino, senza giustificato motivo,
di disinteressarsi dell'attività del Collegio, possono essere
dichiarati decaduti; quelli, poi, che provatamente venissero meno
alle leggi dell'onore, saranno, dal Consiglio di Presidenza, con
deliberazione non motivata, radiati dal Collegio.
Collegio Araldico - Via Santa Maria
dell'Anima 16 - 00186 Roma - Italia - +39 06 6861395