Titolo II: Organizzazione

Art. 3 - I componenti del Collegio Araldico si suddividono in quattro categorie:

a) Membri d'Onore italiani e stranieri;
b) Consultori esteri;
c) Membri effettivi;
d) Membri corrispondenti italiani ed esteri.

Art. 4 - Le Dame possono far parte di tutte e quattro le categorie predette.

Art. 5 - I Membri d'Onore sono scelti fra le personalità altamente benemerite degli studi storici, araldici, genealogici ed affini e fra coloro che in ogni modo ed anche in ogni altro campo onorano la Patria in maniera rilevante.
Il loro numero è limitato e non può superare i dieci.
Di questi passano a far parte, di diritto, i Presidenti del Collegio Araldico allo scadere del loro periodo d'incarico.

Art. 6 - I Consultori esterni perpetuano l'antica tradizione originata dal fatto che emeriti personaggi stranieri, cultori insigni di studi araldici, fecero parte del gruppo dei fondatori dell'Istituto.
Essi mantengono i contatti ufficiali fra il Collegio Araldico e le corrispondenti istituzioni similari esistenti nei loro Paesi; sono incaricati delle relazioni araldiche in campo internazionale; forniscono al Collegio Araldico il contributo degli studi e delle ricerche che a questo dovessero occorrere sui problemi araldici dei rispettivi Paesi.
Il loro numero è illimitato, nell'intesa peraltro che non può aversi più di un solo Consultore per ogni Paese.

Art. 7 - I Membri Effettivi sono scelti fra i maggiori e più qualificati cultori delle scienze storiche, araldiche, genealogiche, nobiliari ed affini nonchè fra i componenti della Nobiltà Italiana che vogliano e possano partecipare attivamente alla vita del Collegio Araldico nelle varie manifestazioni dettate dai suoi compiti.
Per le loro attribuzioni, i Membri Effettivi possono essere solo italiani o stabilmente residenti in Italia, il loro numero non può superare le ottanta unità.

Art. 8 - I Membri Corrispondenti possono essere tanto italiani quanto stranieri. Sono scelti fra coloro che coltivano gli studi araldico-nobiliari, fra i genealogisti, i paleografi ed i cultori o dilettanti di discipline affini. Il loro numero è illimitato.

Art. 9 - In seno al Collegio Araldico, e quale sua espressione, tutti i suoi componenti, a qualunque categoria appartengano, possono assumere, su delibera del Consiglio di Presidenza, diverse ed occasionali forme associative che potranno estendersi eventualmente anche a persone estranee alle categorie dei Membri del Collegio Araldico, in vista del perseguimento di determinati fini o per l'assolvimento di particolari compiti sempre inerenti alle finalità istitutive del Collegio Araldico.

Art. 10 - La immissione nel Collegio Araldico avviene per deliberazione del Consiglio di Presidenza del Collegio, su proposta di uno o più suoi componenti. Se ne dà comunicazione agli interessati a cura del Segretario Generale.
A richiesta degli interessati stessi, viene ad essi rilasciato un diploma sul quale è riprodotto, a colori, lo stemma di famiglia.

Art. 11 - L'appartenenza al Collegio Araldico non comporta alcuna tassa di ammissione nè quote annuali. Dovrà, peraltro, essere corrisposto il rimborso delle spese nel caso fosse desiderato il diploma di cui al precedente art. 10.

 

 

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