Art.
3 - I
componenti del Collegio Araldico si suddividono in quattro categorie:
a)
Membri d'Onore italiani e stranieri;
b) Consultori esteri;
c) Membri effettivi;
d) Membri corrispondenti italiani ed esteri.
Art. 4 -
Le Dame possono far parte di tutte
e quattro le categorie predette.
Art. 5 -
I Membri d'Onore sono scelti fra le
personalità altamente benemerite degli studi storici, araldici,
genealogici ed affini e fra coloro che in ogni modo ed anche in
ogni altro campo onorano la Patria in maniera rilevante.
Il loro numero è limitato e non può superare i dieci.
Di questi passano a far parte, di diritto, i Presidenti del Collegio
Araldico allo scadere del loro periodo d'incarico.
Art. 6 - I
Consultori esterni perpetuano l'antica tradizione originata dal
fatto che emeriti personaggi stranieri, cultori insigni di studi
araldici, fecero parte del gruppo dei fondatori dell'Istituto.
Essi mantengono i contatti ufficiali fra il Collegio Araldico e
le corrispondenti istituzioni similari esistenti nei loro Paesi;
sono incaricati delle relazioni araldiche in campo internazionale;
forniscono al Collegio Araldico il contributo degli studi e delle
ricerche che a questo dovessero occorrere sui problemi araldici
dei rispettivi Paesi.
Il loro numero è illimitato, nell'intesa peraltro che non
può aversi più di un solo Consultore per ogni Paese.
Art. 7 -
I
Membri Effettivi sono scelti fra i maggiori e più qualificati
cultori delle scienze storiche, araldiche, genealogiche, nobiliari
ed affini nonchè fra i componenti della Nobiltà Italiana
che vogliano e possano partecipare attivamente alla vita del Collegio
Araldico nelle varie manifestazioni dettate dai suoi compiti.
Per le loro attribuzioni, i Membri Effettivi possono essere solo
italiani o stabilmente residenti in Italia, il loro numero non può
superare le ottanta unità.
Art. 8 -
I Membri Corrispondenti possono essere tanto italiani quanto stranieri.
Sono scelti fra coloro che coltivano gli studi araldico-nobiliari,
fra i genealogisti, i paleografi ed i cultori o dilettanti di discipline
affini. Il loro numero è illimitato.
Art. 9 -
In seno al Collegio Araldico,
e quale sua espressione, tutti i suoi componenti, a qualunque categoria
appartengano, possono assumere, su delibera del Consiglio di Presidenza,
diverse ed occasionali forme associative che potranno estendersi
eventualmente anche a persone estranee alle categorie dei Membri
del Collegio Araldico, in vista del perseguimento di determinati
fini o per l'assolvimento di particolari compiti sempre inerenti
alle finalità istitutive del Collegio Araldico.
Art. 10 -
La immissione nel Collegio Araldico
avviene per deliberazione del Consiglio di Presidenza del Collegio,
su proposta di uno o più suoi componenti. Se ne dà
comunicazione agli interessati a cura del Segretario Generale.
A richiesta degli interessati stessi, viene ad essi rilasciato un
diploma sul quale è riprodotto, a colori, lo stemma di famiglia.
Art.
11 - L'appartenenza
al Collegio Araldico non comporta alcuna tassa di ammissione nè
quote annuali. Dovrà, peraltro, essere corrisposto il rimborso
delle spese nel caso fosse desiderato il diploma di cui al precedente
art. 10.
Collegio Araldico - Via Santa Maria
dell'Anima 16 - 00186 Roma - Italia - +39 06 6861395